Art. 4.

      1. L'elenco dei soggetti iscritti all'albo e dei soggetti abilitati, altresì, alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è pubblicizzato su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a diffusione nazionale. La relativa spesa è posta a carico dei medesimi soggetti iscritti all'albo.